Accesso “documentale”
L’accesso “documentale” disciplinato dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 con cui il legislatore riconosce ai soggetti interessati la possibilità di tutelare “posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”.
In pratica, ai fini dell’istanza di accesso documentale, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Tale requisito legittima il richiedente al diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo.