Richiedere l'accesso agli atti

Elemento cardine della trasparenza della PA è l’esercizio dei diritti di accesso agli atti, ovvero il potere del singolo richiedente di ottenere l’ostensione di documenti della pubblica amministrazione

Accesso “documentale”

L’accesso “documentale” disciplinato dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 con cui il legislatore riconosce ai soggetti interessati la possibilità di tutelare “posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. 

In pratica, ai fini dell’istanza di accesso documentale, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Tale requisito legittima il richiedente al diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo.

Accesso civico c.d. “semplice”

L’accesso civico c.d. “semplice” disciplinato dall'art. 5 comma 1 del D.lgs 33/2013, ha una portata alquanto limitata in quanto riguarda esclusivamente la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che, per qualsiasi motivo, l'Ente abbia omesso di pubblicare. 

Tale diritto può essere esercitato da chiunque in caso di mancata pubblicazione.

Accesso civico “generalizzato”

L’accesso civico “generalizzato”, introdotto dal D.lgs . n. 97 del 2016 ad integrazione dell'art. 5 del D.lgs 33/2013, ha ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

E' riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

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Ultimo aggiornamento
20 maggio 2026